L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, D. Lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico si differenzia dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990, in quanto non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente.
Il procedimento di accesso civico è regolamentato dai commi 5, 6, 7 e 9 dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.
Come esercitare il diritto di accesso civico semplice
In caso di inerzia o mancata risposta alla richiesta di accesso
Accesso civico generalizzato (FOIA)
Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato (FOIA)
ultimo aggiornamento 12 novembre 2024
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Richiesta di accesso civico generalizzato-istanza di riesame | 29.67 KB |
Richiesta di riesame presentata dal controinteressato | 29.09 KB |
Opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso civico | 27.69 KB |