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Tirocini Post Lauream in Puglia

Tirocini post lauream

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Puglia5 agosto 2013 n. 23, si distinguono:

  • tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola - lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
  • tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;
  • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.

Il tirocinio costituisce un'importante occasione per un primo inserimento nel mondo produttivo e offre l’opportunità di svolgere un periodo di formazione on the job, non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro.
La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni. La partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico in corso e l’inizio di quello successivo.
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di Legge.
L’Ufficio Placement attiva, altresì, tirocini post lauream (c.d. extracurriculare) anche con le altre Regioni italiane nel rispetto della normativa vigente

Per poter attivare un tirocinio post lauream (c.d. extracurriculare), in Regione Puglia è necessario seguire i semplici step elencati di seguito:

1. Selezione del tirocinante

Il candidato è individuato sulla base di procedure selettive stabilite dal soggetto ospitante.

NB: Ai sensi dell’art. 3 co. 5 della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare le proporzioni elencate di seguito:

N. dipendenti a tempo indeterminato

N. massimo di stagisti possibili

Da 0 a 5

Uno

Da 6 a 19

Due

Da 20 in poi

10% del numero dei dipendenti subordinati

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità

2. Stipula della Convenzione e Redazione del Progetto Formativo

I tirocini sono attivati nell’ambito di una convenzione (Regione Puglia) fra Politecnico di Bari (soggetto promotore) e Azienda (soggetto ospitante). Per stipulare la Convenzione, la cui validità è pari ad un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, è necessario apporre sul documento una marca da bollo da 16 euro (a carico dell'azienda).

La Convenzione redatta in duplice copia, timbrata e firmata in forma olografa dal Rappresentante Legale dovrà essere consegnata/trasmessa in originale all’Ufficio Placement unitamente al progetto formativo (Regione Puglia). Tale documento compilato in tutte le sue parti ad eccezione del periodo di tirocinio, redatto sempre in duplice copia, dovrà essere sottoscritto altresì dal tirocinante e dai tutores designati per le attività didattico ‐ organizzative e di affiancamento.

3. Inizio del tirocinio

La data di inizio del tirocinio sarà concordato con l’Azienda ospitante e successivamente comunicato al tirocinante al quale verranno inviati, per posta elettronica, il registro di presenza e la scheda di attestazione delle competenze.

4. Ipotesi di sospensione, proroga e interruzione anticipata del tirocinio

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ovvero in caso di malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione.
La durata originariamente stabilita del percorso formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni, pertanto il soggetto ospitante, che intenda prorogare il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata originariamente previsto, indicando le ragioni della richiesta. Il soggetto promotore, verificata preventivamente la necessità o l’opportunità di proroga in relazione al conseguimento delle finalità formative, accoglie la relativa richiesta, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, nonché agli organi competenti.

Il tirocinio può essere interrotto prima della sua naturale scadenza nelle seguenti ipotesi:
‐ perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013;
‐ motivata comunicazione scritta da parte del tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
‐ violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
‐ sopravvenienza di cause ostative al raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Conclusione e attestazione delle competenze

Al termine del percorso formativo in Azienda il tirocinante deve consegnare all'Ufficio Placement il registro delle presenze e attestazione dei risultati regolarmente compilato e firmato dal tutor aziendale.

Normativa di riferimento

  • D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento
  • LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”
  • REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2014, n. 3 - Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro.

Art. 19 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014 n.3: report analitico sul numero dei tirocini extracurriculari attivati